Con la risposta a interpello n. 471 del 29 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che laddove si tratti di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, non può che trovare applicazione il precedente disposto dell’art. 26 del decreto IVA che, fissando il dies a quo per l’emissione delle note di variazione in diminuzione al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale nell’ipotesi di chiusura del fallimento “in pendenza di giudizi”, richiede di attendere il termine dei giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto.
Dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in ipotesi di chiusura della procedura in pendenza di giudizi, le note di variazione IVA ex art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella versione vigente ante 26 maggio 2021 potranno essere emesse solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).
In allegato: risposta a interpello n. 471 del 29 novembre 2023.