La Risoluzione n. 45 del 2 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate riguarda gli adempimenti fiscali per l’amministratore giudiziario in caso di sequestro preventivo disposto ai sensi degli articoli 321 del codice di procedura penale e delle disposizioni correlate (artt. 92 e 104 disp. att. c.p.p.). In particolare, la risoluzione approfondisce gli obblighi fiscali dell’amministratore giudiziario durante la gestione dei beni sequestrati e le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
La risoluzione riprende, apparentemente e su grandi linee, quanto già delineato nelle precedenti risoluzioni e circolari sull’argomento. La novità assoluta, in realtà, è data dalla precisazione che anche ai sequestri ex art. 321 c.p.p. si applica quanto previsto dall’art. 51 del d.lgs. 159/2011, che, come è noto, fa parte del Libro I, Titolo III, Capo IV del CAM.
Orbene, il rinvio sancito nell’art. 104 bis delle disp. att. del c.p.p., dopo le ultime modifiche introdotte dal d.lgs. 14/2019 e successivamente dalla c.d. riforma Cartabia – d.lgs. 10.10.2022 n. 150 – aveva fatto propendere parte della dottrina in materia a non ritenere più applicabili proprio le norme contenute al citato Capo IV del CAM denominato “Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati”.
Ciò in ragione del fatto che l’art. 104-bis, comma 1-bis delle disp. att. del c.p.p., nel rinviare alle norme del Titolo III del CAM, genericamente richiamava quelle recanti la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore giudiziario, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni e non più all’intero titolo III. Già parte della dottrina aveva inteso far ricomprendere tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario anche quelli previsti dal Capo IV del CAM; per quanto alcuni dubbi erano sorti in relazione ad una interpretazione più restrittiva del rinvio disposto dal 104-bis sopra citato.
Il fatto che l’ADE, con tale Risoluzione, chiarisca che anche tali norme si estendano a tutti i sequestri, inclusi quelli impeditivi ex art. 321, primo comma c.p.p. ed a quelli funzionali alla confisca ex art. 321 comma 2 c.p.p., rasserena, quanto meno gli operatori del settore (amministratori giudiziari), nominati nell’ambito anche di tali tipologie di sequestro, quanto meno in relazione all’uniformità di comportamento da adottare per gli adempimenti fiscali e gli obblighi contabili previsti per l’amministratore giudiziario per il periodo d’imposta infrannuale e successivo all’immissione in possesso dei beni staggiti.