Il Decreto Correttivo ter
Il Decreto Correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136), recante disposizioni integrative e correttive del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), è stato promulgato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, entrando in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Tale intervento normativo costituisce l’ultimo tassello di un iter di revisione del Codice della Crisi, formalmente introdotto due anni addietro (15 luglio 2022), e si pone l’obiettivo di superare le problematiche interpretative ed applicative emerse in sede di attuazione delle disposizioni del Codice, nonché di ovviare alle criticità di coordinamento tra i vari istituti e singole previsioni legislative, al fine di agevolare una coerenza complessiva del tessuto normativo.
La ratio del legislatore è stata quella di migliorare la fruibilità e l’intelligibilità dei nuovi istituti previsti dal Codice, facilitando l’effettività e l’efficienza del sistema di gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In tal senso, il Decreto tiene conto, da un lato, dei principi dettati dalla Direttiva UE 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency) relativi all’agevolazione della ristrutturazione precoce, all’esdebitazione e alla previsione di procedure liquidatorie celeri ed efficaci; dall’altro, degli impegni assunti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mirando a rendere più incisivo l’impatto della riforma in materia di gestione dell’insolvenza sotto il profilo dell’efficienza potenziale delle procedure.
Il Decreto, articolato in 57 articoli suddivisi in due Capi, ha recepito i pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari, introducendo misure dirette a garantire una gestione più organica e coerente delle situazioni di crisi d’impresa.
Le modifiche nel Concordato preventivo
Il Decreto Correttivo ter apporta incisive innovazioni al Concordato preventivo, intervenendo in particolare su diversi aspetti normativi disciplinati dagli artt. 21-26 del decreto correttivo. Si riportano di seguito le principali novità introdotte:
- Art. 109 – Maggioranza per l’approvazione del concordato: con l’introduzione del comma 5-bis viene contemplata la possibilità di approvazione di più proposte di concordato fondate su piani distinti. Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di approvazione di più piani, sia omologato quello caratterizzato dalla prevalenza del piano di continuità e, laddove vi siano più piani in continuità, il criterio applicabile sarà quello del piano che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dai creditori maggiormente incisi dalle condizioni proposte, ossia i creditori chirografari.
- Art. 94-bis – Contratti pendenti nel concordato in continuità: vengono posti limiti alla facoltà dei creditori di intervenire sui rapporti negoziali esistenti con il debitore a causa dell’accesso alla procedura di ristrutturazione, con particolare riguardo ai contratti qualificati come essenziali e, in presenza di misure protettive concesse, per il mero mancato pagamento di crediti antecedenti.
- Art. 90 – Proposte concorrenti: la percentuale minima dei creditori necessaria per la presentazione di una proposta concorrente rispetto a quella avanzata dal debitore viene ridotta al 5%. Tale misura è diretta a facilitare la partecipazione dei creditori alla fase propositiva, garantendo così una maggiore pluralità di soluzioni e rendendo il procedimento di concordato preventivo più inclusivo e partecipato.
- Art. 88 – Trattamento dei crediti tributari e contributivi: la disposizione viene modificata al fine di chiarire il rapporto tra il concordato in continuità aziendale e il c.d. cram-down fiscale, stabilendo in modo più dettagliato i criteri per il trattamento di tali crediti nell’ambito della procedura concorsuale.
- Art. 87 – Definizione di “valore di liquidazione”: il valore di liquidazione viene definito come il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dei beni e dei diritti del debitore, includendo anche l’eventuale maggior valore derivante dalla cessione dell’azienda in esercizio. Tale valore deve comprendere anche il risultato positivo delle azioni recuperatorie o risarcitorie attivate nell’ambito della procedura di liquidazione.
- Art. 85 – Suddivisione dei creditori in classi: viene introdotto il comma 2, che prescrive l’obbligo di suddividere in classi separate le PMI titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi. Ai fini della suddivisione, per PMI si intendono le società che non superano almeno due dei seguenti parametri dimensionali: attivo non superiore a euro 5 milioni, ricavi netti fino a euro 10 milioni e numero medio di dipendenti non superiore a 50.