La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile è afferente ad una complessa questione relativa all’amministrazione di una società confiscata per motivi di prevenzione antimafia, e in particolare, la responsabilità dello Stato nei confronti dei debiti contratti dalla società durante il periodo di amministrazione giudiziaria.
Sintesi della vicenda:
Sequestro e confisca della società: La società Sicilifrantoio Srl è stata sequestrata e successivamente confiscata sulla base della legge n. 575 del 1965, in quanto riconducibile a soggetti sospettati di appartenere a un’organizzazione mafiosa. Durante il periodo di amministrazione giudiziaria, la società ha acquistato una fornitura di cemento dalla Edil Vetra S.p.A.
Richiesta di pagamento: Dopo la confisca definitiva, la Edil Vetra ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della fornitura di cemento nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio.
Decisioni di merito: Il Tribunale di Catania ha inizialmente escluso la responsabilità delle amministrazioni statali, affermando che queste fossero tenute al rimborso delle sole spese di amministrazione e custodia, escludendo quelle relative all’attività di impresa. La Corte d’Appello di Catania ha poi ribaltato questa decisione, riconoscendo che lo Stato fosse responsabile anche per le spese relative all’amministrazione dell’azienda.
Ricorso in Cassazione: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato la decisione, sostenendo che la società, pur confiscata, manteneva la sua autonomia giuridica e che i debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa dovevano essere coperti dal patrimonio della società stessa, non dallo Stato.
Riflessioni della Cassazione:
Autonomia patrimoniale della società: La Corte osserva che, anche in presenza di sequestro e confisca, la società mantiene la sua soggettività giuridica e la sua autonomia patrimoniale. Tuttavia, l’amministrazione giudiziaria della società implica una gestione pubblicistica che potrebbe derogare a tali principi, specialmente per evitare il collasso dell’attività economica e preservare l’interesse pubblico.
Responsabilità dello Stato: La Corte discute la portata dell’articolo 2 octies della legge 575/1965, suggerendo che lo Stato possa essere chiamato a rispondere non solo delle spese di custodia e amministrazione, ma anche dei debiti contratti per mantenere in vita l’attività di impresa durante l’amministrazione giudiziaria.
Gestione pubblicistica della società: Si evidenzia come lo Stato, nella gestione di una società confiscata, non agisca come un semplice sostituto dei precedenti amministratori privati, ma con finalità pubbliche, il che potrebbe giustificare una diversa interpretazione delle regole di responsabilità patrimoniale.
Conclusione e Rinvio alle Sezioni Unite:
Dato il carattere di particolare importanza della questione, la Corte rimette la decisione alle Sezioni Unite per un esame approfondito. Questo suggerisce che la Corte riconosce la complessità e la rilevanza delle implicazioni giuridiche di questa fattispecie, specialmente in relazione alla responsabilità dello Stato nella gestione di beni confiscati
Ad ogni buon conto è bene precisare che in ogni caso, il Codice delle leggi antimafia è intervenuto con l’articolo 54, comma 2, chiarendo che la gestione delle imprese confiscate e la garanzia delle obbligazioni devono essere soddisfatte esclusivamente con il patrimonio aziendale. Se l’attivo dell’azienda è sufficiente e il pagamento non compromette la continuità della gestione, l’amministratore giudiziario provvede al pagamento delle obbligazioni utilizzando le somme disponibili. Qualora, invece, le risorse aziendali non siano sufficienti, lo Stato anticipa il pagamento. Inoltre, nel caso in cui la confisca riguardi beni organizzati in forma di azienda e il tribunale abbia autorizzato la prosecuzione dell’attività, la distribuzione delle somme avviene secondo criteri di graduazione e proporzionalità, rispettando l’ordine previsto dalla legge.
Questa ordinanza interlocutoria apre la strada a una pronuncia definitiva delle Sezioni Unite, che chiarirà se e in che misura lo Stato debba rispondere dei debiti contratti dalle società sottoposte a confisca durante l’amministrazione giudiziaria