Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 27 ottobre 2023 – Presidente Cassano, Relatore Silvestri

Con ordinanza n. 24335/2023, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto : “se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto – già stabilito dall’art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, come sostituito dall’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall’art. 240-bis, primo comma, cod. pen. – di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell’art. 31 della legge n. 161 del 2017 “.

Le Sezioni Unite, all’ udienza del 27 ottobre 2023, hanno fornito la seguente soluzione: “affermativa fatta eccezione per i beni oggetto della confisca o del sequestro ad essa finalizzato acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 rie. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161/2017”

Fonte: Confisca allargata e divieto di giustificare la legittima provenienza dei beni per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017 (entrata in vigore della Legge 17 ottobre 2017, n. 161): l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite – Giurisprudenza penale.

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