La normalità dell’atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, in tema di azione revocatoria fallimentare, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, non rileva, invece, il dato soggettivo dell’intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento.
Studio Sandro Cavaliere